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La Fraternità

FRATERNIDAD INTERNACIONAL
DE NOBLES DE CASAS TITULADAS



Art. 1 - Si costituisce la  “FRATERNIDAD INTERNACIONA DE NOBLES DE CASAS
TITULADAS”

Art. 2 - Scopo della Fraternità è volgere lo sguardo del mondo verso Dio,
procurando aiuto a tutti coloro che ne hanno di bisogno, preservando e
facendo osservare i principi deontológici del decalogo della Cavalleria
Cristiana che consacra i valori, ideali e virtù della lealtà, il coraggio,
la fede, l'umiltà, il valore, la difesa dei bisognosi, la generosità, la
nobiltà, la franchezza e la giustizia.

Art. 3 - La Fraternità avrà come sede la Città di Generale San Martin,
Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina.

Art. 4 - La Fraternità è autonoma ed indipendente, e la sua autorità risiede
nella volontà dei suoi membri, liberamente espressa.

Art. 5 - Il Capitolo Generale che comprende la totalità dei suoi Membri, è
la massima autorità della Fraternità. Si riunirà in Assemblea Ordinaria una
volta l’anno, tra i mesi di agosto e novembre, nella data che convocherà il
Reggente.

Art. 6 - Il Capitolo Generale si riunirà in Assemblea Straordinaria, per
convocazione fatta dal Reggente “motu proprio” od a richiesta di non meno un
quinto del totale dei suoi Membri. In questo ultimo caso la convocazione
dovrà effettuarsi entro i trenta giorni dall’effettuata richiesta.
L'Assemblea si terrà tra i sessanta ed i cento venti giorni della sua
convocazione.

Art. 7 - Il quorum per la validità dei Capitoli Generali sarà costituito
dalla presenza della metà più uno dei suoi Membri. Trascorsi novanta minuti
dall'ora fissata della convocazione, si riterrà sufficiente la quantità di
Membri che si trovano presenti.

Art. 8 - Gli accordi e risoluzioni del Capitolo Generale avranno validità
per il voto della maggioranza semplice dei Membri presenti, ad eccezione
della riforma totale o parziale di questi statuti e per i quali si esigerà
in ogni caso una maggioranza di due terzi della totalità dei Membri della
Fraternità.

Art. 9 - Il Capitolo Generale avrà le seguenti attribuzioni:

a ) - Adottare i principi dottrinali e la politica della Fraternità,
previsti dal presente Statuto.
b ) - Dettare i regolamenti dello Statuto della Fraternità.
c ) - Scegliere le autorità.
d ) - Ratificare, modificare o abrogare le decisioni adottate - in casi di
estrema urgenza - per il Reggente.
e ) - Decidere su qualunque altro tema nell'ambito interno e/o esterno.

Art. 10 - La manifestazione delle idee in seno alle Assemblee non potrà
essere oggetto di censura previa né posteriore.

Art. 11 - L'amministrazione della Fraternità sarà esercitata da uno dei suoi
Membri col compito di Reggente. Durerà nelle sue funzioni, fino alla
celebrazione dell'Assemblea Ordinaria dell'anno susseguente. In caso di
assenza o impedimento eserciterà la Reggenza chi risultò secondo
rispettivamente nell'elezione, e così via.

Art. 12 - In ogni paese nel quale esistono Membri della Fraternità, questi
designeranno un delegato del Reggente.

Art. 13 - La Fraternità non concederà Titoli di Nobiltà, prerogative, né
onori, potendo confermare Titoli concessi per Case Nobili, previo giudizio
favorevole di un Consiglio Consulente.

Art. 14 - I Membri della Fraternità riceveranno la qualifica di Fratello o
Gemella, qualunque  siano i Titoli che ognuno  ostenti.

Art. 15 - Tutti ed ognuno dei Membri si impegneranno ad assolvere gli
obiettivi della Fraternità.

Art. 16 - L’ingresso di un nuovo Membro sarà deciso nel Capitolo Generale, a
proposta del Reggente e previo giudizio favorevole del Consiglio Consulente.


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